Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso note le decisioni in merito alla 16^ giornata di campionato, e la notizia più rilevante riguarda l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, multato e ammonito per il suo comportamento nello spogliatoio arbitrale dopo la partita tra Genoa e Juventus.
Oltre alle squalifiche di quattro calciatori, una delle punizioni più significative è stata inflitta a Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, già diffidato e ora fermato per un turno (quinta sanzione). La vera sorpresa però è stata l’ammenda di 10mila euro comminata a Massimiliano Allegri.
Secondo il comunicato del Giudice Sportivo, Allegri è stato multato “per avere, al termine della gara contro il Genoa, nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, contestato, all’inizio con tono pacato, l’operato arbitrale e, successivamente, in modo irrispettoso, anche riguardo all’operato del VAR, tant’è che il Direttore di gara lo invitava ad uscire dallo spogliatoio.”
La decisione arriva in seguito a una serie di episodi che hanno caratterizzato la 16^ giornata di campionato, tra cui gli scontri dei tifosi che hanno portato a multe per cinque società.
Il Frosinone è stata multato di € 5.000 per il lancio di accendini da parte dei suoi sostenitori, mentre il Lecce ha ricevuto una multa di € 4.000 per il lancio di petardi e fumogeni. La Roma, il Bologna, e il Napoli hanno ricevuto multe più lievi per episodi simili. In breve:
– Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria due accendini; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
– Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
– Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
– Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 37° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
– Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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